Scheda carburante: come funziona e cosa cambia dal 1 luglio 2018

La Legge di Bilancio 205/2017 ha introdotto delle novità rilevanti per professionisti e aziende che deducono le spese relative all’acquisto dei carburanti mediante la scheda carburante, alcune entreranno in vigore già dal 1° luglio 2018, altre sono state prorogate al 1° gennaio 2019.

studio atheste - scheda carburante 1 luglio 2018

La scheda carburante va in pensione 

Le novità principali sono due:

1. Mezzi di pagamento tracciabili 

Per i soggetti passivi IVA che acquistano carburante per autotrazione è previsto l’obbligo di utilizzare esclusivamente mezzi di pagamento tracciabili. Solo così sarà possibile ottenere la deduzione del costo e la detrazione dell’IVA

2. Fattura elettronica obbligatoria 

I distributori di carburante sono obbligati ad emettere fattura elettronica a fronte del pagamento da parte di chi deduce (o detrae) le spese fiscali per il carburante.

studio atheste - scheda carburante 1 luglio 2018

Cosa devi sapere se fino ad ora hai usato la scheda carburante?

Se hai sempre detratto (o dedotto) le spese per il carburante per via della tua attività, dal 1° luglio ecco cosa devi sapere.

  • Non potrai più usare contanti per acquistare il carburante ma solo mezzi di pagamento tracciabili come:
    – Carta di credito, di debito o prepagata

    – Bonifici
    – Bollettini Postali
    – Assegni bancari, circolari e non.
  • Non dovrai più compilare alcuna scheda carburante con importi, numero di targa e chilometraggio. La fattura elettronica emessa dal distributore sarà il tuo documento fiscale
  • I tuoi dipendenti non potranno più anticipare le spese relative al carburante con propri personali mezzi di pagamento, a meno che non siano a te riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili. È il caso, per esempio, del rifornimento di benzina di un’autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una trasferta di lavoro: se il pagamento avviene con carta di credito/debito/prepagata del dipendente, ovvero altro strumento “qualificato” allo stesso riconducibile, e il relativo rimborso operato dall’aziende è disposto mediante modalità tracciabili (es. tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), non vi è dubbio che la riferibilità della spesa al datore di lavoro ne consente la deducibilità. E la riferibilità al soggetto passivo IVA è necessaria e obbligatoria.
  • Se possiedi più mezzi aziendali, dovrai utilizzare più carte di credito, di debito o prepagate. Tutte dovranno fare capo tutte allo stesso soggetto.
  • Sarà più facile tenere sempre sotto controllo i flussi di cassa.

Cosa cambia dal 1° gennaio 2019 se sei un distributore di carburante?

Se sei un benzinaio ci sono delle novità che riguardano anche la tua attività a partire dal 1° gennaio 2019.

  • Non potrai non avere un POS, per essere pronto a ricevere i pagamenti con carta di credito, di debito o prepagata.
  • Dovrai emettere la fattura elettronica al termine della giornata lavorativa in cui il carburante è stato venduto.
  • Potrai avvalerti di un credito di imposta pari al 50% per tutte le transazioni che avvengono con i sistemi di pagamento elettronico. Il credito di imposta potrà essere utilizzato solo in compensazione a far capo dal periodo di imposta successivo a quello in cui è maturato. tramite modello F24.

studio atheste - scheda carburante 1 luglio 2018

Le esenzioni previste per la nuova normativa

Gli obblighi introdotti non sono generalizzati, non valgono per tutti quelli che acquistano il carburante.

Essi sono previsti solo ed esclusivamente per coloro che vogliono (e possono) detrarre o dedurre a fini fiscali le spese relative al carburante necessario allo svolgimento della propria attività.

Ci sono, dunque, delle esenzioni per

  • Le cessioni di carburanti per i privati cittadini
  • Le cessioni di carburanti per motori di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari (fino al 31 dicembre 2018)

In definitiva la scheda carburante sarà abolita dall’ 1 gennaio 2019.

Per dedurre i costi e detrarre l’iva dell’acquisto di carburante ci sarà bisogno dell’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili e riconducibili direttamente al soggetto passivo IVA.

Il documento fiscale che dovrà essere utilizzato è esclusivamente la fattura elettronica, ma a partire dal 1° gennaio 2019.

ULTIMISSIME NOVITA’

Approvato il decreto legge che proroga, dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019, il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.
Il rinvio degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante non dovrebbe far venir meno la possibilità, per i distributori che si siano attrezzati tecnologicamente entro il 30 giugno 2018, di emettere fattura elettronica su base facoltativa o su richiesta del cliente.
Resta ferma dal 1° luglio 2018 la necessità di effettuare il pagamento per gli acquisti di carburante per autotrazione utilizzando mezzi “tracciabili” quali carte di credito, carte di debito, altre carte di pagamento ovvero bonifici, assegni o l’addebito diretto su conto corrente (provv. Agenzia delle Entrate n. 73203/2018), sia ai fini della documentazione del costo ex art. 164 comma 1-bis del TUIR che ai fini della detrazione dell’IVA ex art. 19-bis1 lett. d) del DPR 633/72

Se sei interessato all’argomento potrai leggere direttamente nella tua casella di posta elettronica la scheda di approfondimento sulla normativa in vigore dal 1 °luglio e dal 1° gennaio 2019.
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